Art. 21 – Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche –
- Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi: a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 24% sul totale ; b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 24% sul totale;
- Ai sensi dell’art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 sul totale per le utenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), gia’ pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
- Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e saranno applicate nel documento a saldo, detratte nell’annualità successiva; le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
Art. 22 – Altre agevolazioni per le utenze domestiche –
Ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:
- Ai sensi dell’art. 25 del regolamento comunale per la raccolta differenziata, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 15/07/2016, è prevista la pratica del compostaggio domestico, a tali utenze è riconosciuta una riduzione sulla tariffa variabile del 10% da conteggiare a saldo solo dopo i dovuti accertamenti da parte degli organi preposti, nell’annualità successiva;
- A coloro i quali ne hanno diritto di cui ai punti a), b) c) dell’art. 13 comma 5 del presente regolamento, sarà applicata una riduzione nella tariffa variabile del 10%, per ciascun componente temporaneamente domiciliato fuori dal comune di residenza; Alla predetta riduzione si accede tramite richiesta dell’interessato e dovrà essere prodotta a pena di esclusione nell’anno corrente, copia del contratto di affitto regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate ed idonea documentazione che comprovi i trovarsi nelle condizioni di cui ai punti a), b), c) dell’art. 13 comma 5, da conteggiare a saldo solo dopo i dovuti accertamenti da parte degli organi preposti, nell’annualità successiva; – art. 13 comma 5 : Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove,( ma risultanti residenti all’anagrafe comunale) a questi, per i sottoelencati motivi, spetta una riduzione annua del 10% sulla tariffa variabile:
a) servizio di volontariato;
b) ricoveri presso case di cura, di riposo, in comunità di recupero, centri socio-educativi,
istituti penitenziari;
c) lavoratori presso sedi italiane ed estero, studenti ed appartenenti alle forze dell’ordine-;
- incentivo a soggetti in possesso dei requisiti per l’adozione dei cani randagi di cui all’art. 1 del regolamento di C.C. n.23 del 18/06/2015, per questi soggetti sarà prevista una riduzione di euro 300,00 annui per cane adottato, sui tributi locali e fino a concorrenza del tributo dovuto, da conteggiare a saldo solo dopo i dovuti accertamenti da parte degli organi preposti, nella annualità successiva;
- Il nucleo familiare che annovera nel suo interno un soggetto con disabilità del 100%, ha diritto ad una riduzione complessiva del 10%, (sia nella quota fissa che variabile ) a tal proposito, va presentata richiesta, ed allegata copia del documento di invalidità, tale agevolazione sarà conteggiata solo dopo i dovuti accertamenti da parte degli organi preposti nell’annualità successiva;
- ai sensi dell’art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, sono previste “condizioni tariffarie agevolate per utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate”, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalla deliberazione ARERA n. 158 del 05/05/2020, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. Per l’anno 2020 per gli aventi diritto, può essere prevista una riduzione deliberata dalla giunta comunale. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato, Il quale è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
Art. 23 – Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive –
- La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
- La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al comma precedente risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare; da conteggiare solo dopo i dovuti accertamenti da parte degli organi preposti, nell’annualità successiva;
Art. 24 – Cumulo di riduzioni –
- Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, il contribuente può fruirne al massimo solo di due, scelte tra quelle più favorevoli.
Art. 25 – Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni –
- Il Consiglio comunale, con propria delibera, può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale, per le altre scuole pubbliche o musei, ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
- Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle comprese dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 art. 1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), possono essere finanziati dalla fiscalità generale del Comune mediante appositi stanziamenti di bilancio.